- Lavoratori beneficiari:
sono destinatari delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, ricompresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante,
Con esclusione: dei dirigenti, dei lavoratori a domicilio, dei lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Requisito Anzianità aziendale Lavoratore:
è richiesto che i suddetti lavoratori abbiano – alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale – un’anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva in riferimento alla quale è stata presentata la domanda.
Con esclusione: dei dirigenti, dei lavoratori a domicilio, dei lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Requisito Anzianità aziendale Lavoratore:
è richiesto che i suddetti lavoratori abbiano – alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale – un’anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva in riferimento alla quale è stata presentata la domanda.
- Aziende destinatarie:
Aziende appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali esclusi dall’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria.
Che occupano mediamente più di cinque dipendenti.
Che occupano mediamente più di cinque dipendenti.
La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente.
N.B. I lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno.
Prestazioni:
- ASSEGNO DI SOLIDARIETA’: è una prestazione a sostegno del reddito garantita ai lavoratori dipendenti da Aziende che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale, stipulano con le organizzazioni sindacali accordi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario.
Periodo massimo: 12 mesi in un biennio mobile.
Riduzione media oraria massima: 60%.
Modalità di pagamento: Attualmente è PAGAMENTO DIRETTO.
Termini di presentazione delle domande ed allegati: in via telematica, all’Inps competente per unità produttiva corredata dall’accordo, relazione ed elenco lavoratori entro sette giorni dalla data dell’accordo sindacale. N.b. La riduzione dell’attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Riduzione media oraria massima: 60%.
Modalità di pagamento: Attualmente è PAGAMENTO DIRETTO.
Termini di presentazione delle domande ed allegati: in via telematica, all’Inps competente per unità produttiva corredata dall’accordo, relazione ed elenco lavoratori entro sette giorni dalla data dell’accordo sindacale. N.b. La riduzione dell’attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
- ASSEGNO ORDINARIO: è una prestazione a sostegno del reddito che il Fondo garantisce, oltre all’assegno di solidarietà, ai dipendenti di Aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro, posti in sospensione o riduzione di attività per le seguenti causali:
1. situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali;
2. situazioni temporanee di mercato;
3. riorganizzazione aziendale;
4. crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa.
Periodo massimo: 26 settimane in un biennio mobile.
Riduzione media oraria massima:
Modalità di pagamento: Attualmente è PAGAMENTO DIRETTO.
Termini di presentazione delle domande ed allegati: in via telematica, all’Inps competente per unità produttiva corredata dalla comunicazione ai sindacati, accordo, relazione ed elenco lavoratori non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Riduzione media oraria massima:
Modalità di pagamento: Attualmente è PAGAMENTO DIRETTO.
Termini di presentazione delle domande ed allegati: in via telematica, all’Inps competente per unità produttiva corredata dalla comunicazione ai sindacati, accordo, relazione ed elenco lavoratori non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
CARATTERISTICHE INIZIALI PER LA PROCEDURA:
- Si considera la singola Unità Produttiva.
- E’ necessario far smaltire ai lavoratori tutti gli Istituti (ferie, permessi, ecc…)
- Crisi Aziendale certificata dagli Indicatori Economico – Finanziari