Il D.Lgs.81/08 prevede, quale misura generale di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, l’informazione e formazione per dirigenti e preposti (art. 15, comma 1, lettera o) e prevede in particolare (art. 37, comma 7):
“I dirigenti e preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
“I dirigenti e preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
I contenuti della formazione comprendono:
- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.”
Secondo l’Accordo Stato-Regioni del 21-12-2011, la formazione del preposto deve comprendere quella per i lavoratori e una formazione aggiuntiva particolare in relazione ai compiti esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata minima della formazione aggiuntiva per i Preposti è di 8 ore; è previsto un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore.
Il corso si rivolge a coloro che, all’interno dell’organizzazione aziendale per la sicurezza, in ragione delle mansioni effettivamente svolte, sono identificabili quali preposti, ovvero:
«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;”