Videosorveglianza nei luoghi di lavoro: l’accordo sindacale o l’autorizzazione dell’ispettorato sono imprescindibili condizioni di legittimità del trattamento
La mancanza di questi permessi, comporta la responsabilità penale del datore di lavoro».
Le telecamere possono, quindi, essere montate e installate solo dopo la ricezione dell’autorizzazione; anche la presenza dell’impianto di videosorveglianza, per quanto spento, necessita di previa approvazione.
A nulla rileva l’eventuale, consenso seppur informato, raccolto dal datore di lavoro dai propri dipendenti anche quando concerne la totalità dei lavoratori.
Nel dettaglio, la Nota integrativa INL del 14 aprile 2023 offre chiare linee guida su come presentare correttamente le istanze di videosorveglianza a fini di sicurezza, senza compromettere la privacy dei dipendenti e delle persone coinvolte.
In sostanza la nota integrativa chiarisce che il solo consenso informato dei lavoratori non è sufficiente per l’installazione dei sistemi di videosorveglianza.
È necessario procedere con: accordo collettivo con le RSA o RSU (codeterminazione).
In conclusione, l’aggiornamento dell’INL sulle indicazioni operative per il rilascio di provvedimenti autorizzativi per l’installazione di impianti di videosorveglianza, attraverso la Nota integrativa INL del 14 aprile 2023, esprime che il solo consenso informato dei lavoratori rende:
“l’installazione illegittima e penalmente sanzionata, in quanto la tutela penale è apprestata per la salvaguardia di interessi collettivi di cui le rappresentanze sindacali sono portatrici, in luogo dei lavoratori (Cass. Pen, Sez. III, 08/05/2017 n. 22148; Cass. Pen., Sez. III, 17/12/2019 n. 50919; Cass. Pen., Sez. III, 17/01/2020, n. 1733).”
- Posso installare l’impianto di videosorveglianza e tenerlo spento fino a quando otterrò l’autorizzazione?
La norma prevede l’attivazione della procedura art. 4, comma 2, della Legge N° 300/1970 non solo per l’utilizzo dell’impianto ma, ancor prima, per l’installazione. Pertanto si consiglia di presentare l’istanza dopo aver approntato un progetto di massima, evitando di procedere con l’installazione e calcolando un lasso di tempo che varia tra i 30 ed i 60 giorni, a partire dalla data della richiesta, per ottenere l’autorizzazione.
- Se le telecamere inquadrano solo l’esterno della ditta, è comunque necessario richiedere l’autorizzazione?
L’orientamento giurisprudenziale tende ad identificare come luoghi soggetti alla normativa in questione anche quelli esterni dove venga svolta attività lavorativa in modo saltuario o occasionale (ad es. zone di carico e scarico merci). Sarebbero invece da escludere dall’applicazione della norma quelle zone esterne estranee alle pertinenze della ditta, come ad esempio il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso all’azienda.
- A che cosa serve l’autorizzazione?
L’autorizzazione videosorveglianza, come pure l’accordo sindacale con le RSA, è lo strumento attraverso il quale si stabiliscono modalità di utilizzo di un sistema di controllo a distanza che, nel soddisfare le esigenze manifestate dall’azienda, sono comunque tese a preservare le libertà fondamentali e la dignità dei lavoratori occupati nei luoghi di lavoro.
- Ho rilevato una attività aziendale per la quale al vecchio proprietario è stata già rilasciata una autorizzazione alla installazione di un impianto di videosorveglianza. Cosa devo fare?
L’autorizzazione viene intestata alla ditta che utilizza il sistema. Nel caso cambi la ragione sociale di tale ditta, il soggetto subentrante deve provvedere a richiedere, mediante istanza, il rilascio di una nuova autorizzazione, segnalando eventuali modifiche che venissero fatte sull’impianto.
- Oltre alla videosorveglianza, ci sono altri ambiti di applicazione dell’art. 4 Legge N° 300/70?
La norma ricorre ogni qualvolta si intenda utilizzare in ambienti lavorativi apparecchiature dalle quali possa scaturire un incidentale controllo a distanza dell’attività lavorativa. In tal senso rientrano in tale ambito, ad esempio, anche gli impianti di geolocalizzazione satellitare degli automezzi o di dispositivi aziendali dotati di GPS, il trattamento dei dati relativi a traffico di posta elettronica ed internet o ad attività svolta con sistemi informatici, le registrazioni di conversazioni telefoniche o di dati telefonici aziendali.