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Cassa Integrazione Guadagni in Deroga – CIGD

 
La cassa integrazione in deroga (CIGD) è uno strumento di politica passiva, aggiuntivo rispetto a quelli esistenti della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, introdotto a partire del 2005, per garantire un sostegno economico a lavoratori di quelle imprese che non possono beneficiare degli ordinari interventi d’integrazione salariale.
La Legge 92/2012 ha previsto l’esaurimento definito di tale ammortizzatore sociale nel 2017.
Con il Decreto Interministeriale dell’1 agosto 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono stati definiti i nuovi criteri di concessione per gli ammortizzatori sociali in deroga, compresa la cassa integrazione guadagni in deroga. Ulteriori chiarimenti sulle novità introdotte dal Decreto, sono stati forniti con la Circolare n.19/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Nella nuova disciplina, vigente per il 2014 fino al 2016, possono accedere al trattamento di CIGD le imprese rientranti nella definizione d’imprenditore prevista dal Codice civile (Art. 2082), che sospendano o riducano l’attività produttiva a causa di:
  • eventi transitori non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;
  • situazioni temporanee di mercato;
  • crisi aziendali;
  • processi di riorganizzazione o ristrutturazione.
Sono esplicitamente escluse tutte le situazioni di cessazione totale o parziale dell’attività imprenditoriale. Per le imprese che rientrano nella disciplina della CIGO, CIGS o dei fondi bilaterali istituiti ai sensi dell’art. 4 della Legge n.92/2012, la concessione del trattamento avverrà soltanto in casi eccezionali, legati alla tutela dei livelli occupazionali e in presenza di reali prospettive di ripresa dell’attività produttiva.
 
Le singole Regioni e le Provincie Autonome individuano le proprie priorità d’intervento tramite Accordi Quadro.
I lavoratori coinvolti dalla sospensione o riduzione dell’attività per cui può essere richiesto il trattamento di integrazione salariale devono possedere almeno 12 mesi di anzianità aziendale (8 per le istanze relative al 2014) e tra questi può essere compreso il personale con qualifica di operaio, impiegato o quadro anche assunto tramite contratto di apprendistato o di somministrazione di lavoro.
 
Il datore di lavoro è obbligato a presentare la domanda di accesso alla cassa integrazione in deroga alla Regione o Provincia competente, entro 20 giorni dalla data di sospensione o riduzione dell’attività, corredata dal verbale di accordo sindacale. Per la concessione del trattamento è obbligatorio che siano stati esauriti gli strumenti di flessibilità ordinari, incluso il godimento delle ferie maturate dai lavoratori.
Se la ditta ha unità produttive in più Regioni o Province Autonome, il provvedimento di concessione sarà emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa verifica della disponibilità finanziaria col Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La Regione o Provincia Autonoma inoltra all’INPS i provvedimenti concessori, al fine di verificare preventivamente la compatibilità finanziaria. Le imprese beneficiarie devono mensilmente presentare all’INPS i modelli per l’erogazione del trattamento entro il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento.
 
La durata massima di fruizione del trattamento è di 11 mesi per il 2014 e 5 mesi per il 2015 (comprensivi di eventuali proroghe o periodi concessi con provvedimenti antecedenti al Decreto Interministeriale 1 agosto 2014).
 
Le disposizioni del Decreto valgono sia nei casi di nuove istanze, sia in quelli di proroga.
Con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n.1600024 del 23 marzo 2016 sono state stanziate le risorse necessarie per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, suddivise per singola Regione o Provincia Autonoma. 
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